In data 17 settembre 2011 è entrata ufficialmente in vigore la manovra che prevede l'aumento dell'IVA dal 20% al 21%.
Secondo quanto riportato dalla Confcommercio, l'elenco dei beni di consumo che da oggi sconteranno l'aliquota ordinaria è molto ampio; si va dal televisore ai profumi e passando per le scarpe, strumenti musicali, ma anche il frigorifero. Per rendere l'idea, un bene che costa al consumatore 120 euro, da domani costerà un euro in più, ovvero 121 euro.
Ma come dovranno comportarsi le persone addette alla contabilità, i commercianti, ecc. per quanto riguarda la fatturazione? In questo periodo di passaggop a quali fatture bisogna applicare l'aliquota del 20% e a quali quella del 21%? Ecco le regole principali da rispettare, differenziate per tipologia di vendita:
Cessioni di beni
Le cessioni di beni si considerano effettuate:
beni immobili: al momento della stipulazione dell’atto;
beni mobili: al momento della consegna o spedizione.
Se prima della stipula dell’atto o la consegna o spedizione dei beni è stata emessa la fattura o è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o a quella di effettuazione del pagamento.
Esempio: se in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21 % è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione materialmente non ancora effettuata, l’aliquota IVA applicabile è quella del 20%.
Stessa regola anche se è stato pagato un acconto.
Se la consegna o spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo tale data, si dovrà indicare in fattura l’IVA con aliquota del 21%.
Per le cessioni di beni con emissione del documento di trasporto e di consegna (D.P.R. n. 472/1996), cioè quelle con fatturazione differita, fondamentale è la data della consegna dei beni e, pertanto, anche la fattura emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve riportare l’aliquota IVA vigente in tale momento.
Le eventuali note di credito emesse dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota IVA, devono riportare l’aliquota IVA vigente alla data di effettuazione dell’operazione principale a cui esse si riferiscono.
In altri termini, le stesse devono riportare l’IVA con aliquota del 20% se ineriscono ad operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011.
Prestazione di servizi
A norma dell’art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o alla data di emissione della fattura se antecedente e, quindi, l’aliquota IVA applicabile risulta essere quelle vigente al momento di uno dei due citati eventi.